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Impugnazioni civili - revocazione (giudizio di) - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Sentenza n. 17552 del 03/09/2015

Decisione di accoglimento della revocazione di sentenza non definitiva di secondo grado - Potere-dovere del giudice di regolare le spese processuali della fase rescindente e della fase rescissoria - Sussistenza - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Sentenza n. 17552 del 03/09/2015

A seguito dell'accoglimento dell'impugnazione per revocazione di una sentenza non definitiva emessa in secondo grado, il giudice della revocazione, definendo l'intero giudizio in qualità di giudice d'appello, ha il potere-dovere di regolare le spese non solo della fase rescindente, ma anche di quella rescissoria, ovvero sia per la fase afferente l'eliminazione della pronuncia fondata sull'errore, sia per la fase in cui si sostituisce quest'ultima con altra decisione.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Sentenza n. 17552 del 03/09/2015