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impugnazioni civili‭ ‬-‭ ‬cassazione‭ (‬ricorso per‭) ‬-‭ ‬procedimento‭ ‬-‭ ‬decisione del ricorso‭ ‬-‭ ‬Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬U,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬19980‭ ‬del‭ ‬23/09/2014‭

Estinzione del processo disposta per legge‭ ‬-‭ ‬Decreto ex art.‭ ‬391,‭ ‬primo comma,‭ ‬cod.‭ ‬proc.‭ ‬civ.‭ ‬-‭ ‬Ambito di applicazione.‭ ‬Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬U,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬19980‭ ‬del‭ ‬23/09/2014‭


L'art.‭ ‬391,‭ ‬primo comma,‭ ‬cod.‭ ‬proc.‭ ‬civ.‭ (‬nel testo sostituito dall'art.‭ ‬15‭ ‬del d.lgs.‭ ‬2‭ ‬febbraio‭ ‬2006,‭ ‬n.‭ ‬40‭)‬,‭ ‬alludendo ai‭ "‬casi di estinzione del processo disposta per legge‭"‬,‭ ‬si riferisce sia alle ipotesi in cui l'estinzione del processo‭ ‬è disposta direttamente dalla legge,‭ ‬senza necessità di comportamenti diretti ad integrare la fattispecie estintiva,‭ ‬sia a quelle in cui tali comportamenti siano necessari poiché l'effetto estintivo‭ ‬è previsto dalla norma in ragione del verificarsi all'esterno del processo di cassazione di determinati fatti che‭ ‬poi devono essere rappresentati e fatti constare.‭ ‬Ne consegue che,‭ ‬ricorrendone i presupposti di legge e salvo che si debba necessariamente pronunciare sentenza ovvero ordinanza camerale ai sensi degli artt.‭ ‬375,‭ ‬n.‭ ‬3,‭ ‬e‭ ‬380‭ ‬bis cod.‭ ‬proc.‭ ‬civ.,‭ ‬in entrambi i casi‭ ‬è possibile procedere alla dichiarazione di estinzione con decreto ai sensi dell'art.‭ ‬391‭ ‬cod.‭ ‬proc.‭ ‬civ.
Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬U,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬19980‭ ‬del‭ ‬23/09/2014‭