impugnazioni civili‭ ‬-‭ ‬revocazione‭ (‬giudizio di‭) ‬-‭ ‬Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬1,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬12701‭ ‬del‭ ‬05/06/2014

Istanza di revocazione di sentenza di appello‭ ‬-‭ ‬Sospensione dei termini per l'impugnazione in cassazione‭ ‬-‭ ‬Decorrenza‭ ‬-‭ ‬Non dalla data dell'istanza ma della sua decisione ex art.‭ ‬398‭ ‬cod.‭ ‬proc.‭ ‬civ.‭ ‬-‭ ‬Fondamento.‭ ‬Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬1,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬12701‭ ‬del‭ ‬05/06/2014


A seguito della modifica introdotta dall'art.‭ ‬68‭ ‬della legge‭ ‬26‭ ‬novembre‭ ‬1990,‭ ‬n.‭ ‬353,‭ ‬la disciplina del concorso fra l'istanza di revocazione della sentenza d'appello e il ricorso per cassazione‭ ‬è caratterizzata,‭ ‬in linea generale,‭ ‬dall'insussistenza di un effetto sospensivo automatico,‭ ‬conseguente all'istanza di revocazione,‭ ‬del termine per proporre il ricorso per cassazione.‭ ‬Ciò comporta che,‭ ‬in caso di accoglimento dell'istanza di sospensione da parte del giudice della revocazione,‭ ‬il termine iniziale di decorrenza del periodo di sospensione non coincide con la data di presentazione dell'istanza medesima,‭ ‬ma con quella di emanazione del provvedimento previsto dall'art.‭ ‬398,‭ ‬quarto comma,‭ ‬cod.‭ ‬proc.‭ ‬civ.,‭ ‬senza che ciò pregiudichi il diritto dell'istante di agire in giudizio,‭ ‬atteso che egli dispone comunque per intero del termine di sessanta giorni dalla prima notifica per ricorrere per cassazione,‭ ‬qualunque sia l'esito dell'istanza di sospensione,‭ ‬mentre gli effetti della‭ ‬scelta di attendere la decisione sull'istanza di sospensione non possono che imputarsi alla stessa parte che tale scelta processuale ha ritenuto di compiere.
Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬1,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬12701‭ ‬del‭ ‬05/06/2014