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impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - motivi del ricorso - vizi di motivazione - Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 15205 del 03/07/2014

Ricorso per cassazione - Valutazione delle testimonianze - Vizio della motivazione - Configurabilità - Limiti e condizioni. Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 15205 del 03/07/2014

In tema di ricorso per cassazione, qualora le deposizioni testimoniali, ancorché ritualmente portate all'esame del giudice di legittimità, affermino o neghino obiettivamente fatti costitutivi dei diritti controversi e non siano state esaminate dal giudice di merito, è configurabile il vizio di motivazione di cui all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. (nel testo anteriore alle modifiche apportate dall'art. 54, comma 1, lett. b), del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134), mentre qualora comportino comunque valutazioni ed apprezzamenti di fatto, ivi compresa la maggiore o minore attendibilità dei testi, suffragata da non illogici argomenti, ovvero presunzioni ex art. 2727 cod. civ., il motivo è inammissibile, soprattutto laddove si pretenda una valutazione atomistica delle singole deposizioni e non già il necessario esame complessivo delle stesse, non essendo consentito alla S.C. di procedere ad un nuovo esame di merito attraverso una autonoma valutazione delle risultanze degli atti di causa.

Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 15205 del 03/07/2014