impugnazioni civili - appello - preclusione dell'appello improcedibile od inammissibile - Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 10722 del 15/05/2014

Declaratoria di inammissibilità dell'appello ex art. 348 ter cod. proc. civ. - Ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado - Requisiti di contenuto e forma del ricorso - Indicazione dei motivi d'appello e della motivazione dell'ordinanza di inammissibilità - Necessità Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 10722 del 15/05/2014

Nel ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado, proponibile ai sensi dell'art. 348 ter, terzo comma, cod. proc. civ., l'atto d'appello, dichiarato inammissibile, e la relativa ordinanza, pronunciata ai sensi dell'art. 348 bis cod. proc. civ., costituiscono requisiti processuali speciali di ammissibilità, con la conseguenza che, ai sensi dell'art. 366, n. 3, cod. proc. civ., è necessario che nel suddetto ricorso per cassazione sia fatta espressa menzione dei motivi di appello e della motivazione dell'ordinanza ex art. 348 bis cod. proc. civ., al fine di evidenziare l'insussistenza di un giudicato interno sulle questioni sottoposte al vaglio del giudice di legittimità e già prospettate al giudice del gravame.

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