impugnazioni civili - appello - improcedibilità - per mancata costituzione o comparizione dell'appellante - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6861 del 24/03/2014

Deposito in copia dell'atto di appello - Improcedibilità dell'impugnazione - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6861 del 24/03/2014

È valida la costituzione in giudizio dell'appellante effettuata mediante deposito in cancelleria della nota di iscrizione a ruolo e del proprio fascicolo, contenente la copia e non l'originale dell'atto d'impugnazione notificato alla controparte, a condizione che si provveda poi alla produzione dell'originale stesso, trattandosi di mera irregolarità, che non arreca alcuna lesione sostanziale ai diritti di difesa della parte convenuta, ed esula dalle ipotesi di mancata tempestiva costituzione dell'appellante, tassativamente previste dall'art. 348 cod. proc. civ. quali cause di improcedibilità.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6861 del 24/03/2014