Trasferimento di personale ministeriale all'INPS – Cass. n. 35423/2022

Impiego pubblico - impiegati dello stato - stipendi - passaggio ad altro ruolo o ad altra amministrazione - Trasferimento di personale ministeriale all'INPS ex art. 10 del d.l. n. 203 del 2005, conv. dalla l. n. 248 del 2005 - Applicabilità del c.c.n.l. dell'ente di destinazione - Peggioramento del trattamento retributivo globale del lavoratore - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

 

In caso di trasferimento di personale ministeriale all'INPS, ai sensi dell'art. 10 del d.l. n. 203 del 2005, conv. dalla l. n. 248 del 2005, il ricorso alla facoltà concessa al cessionario di applicare le condizioni di lavoro previste dal contratto collettivo per lui vigente, ivi comprese quelle concernenti la retribuzione, non può determinare per i lavoratori trasferiti un peggioramento del trattamento retributivo globale, compresi gli istituti e le voci erogati con continuità, ancorché non legati all'anzianità di servizio, poiché la normativa interna va interpretata in modo conforme a quella unionale - come interpretata dalla Corte di Giustizia UE con la sentenza del 6 settembre 2011, C-108/10 -, il cui scopo è quello di impedire che i lavoratori coinvolti in un trasferimento siano collocati in una posizione meno favorevole per il solo fatto del trasferimento. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha ritenuto che l'assegno pensionabile percepito dal lavoratore alle dipendenze del Ministero andasse conservato anche successivamente al rinnovo del c.c.n.l. del personale del comparto enti pubblici non economici, non comportando l'applicazione d'un diverso contratto collettivo il venir meno del pregresso più favorevole "quantum" retributivo, quanto meno in via di assegno "ad personam").

Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 35423 del 01/12/2022 (Rv. 666185 - 01)

 

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Cassazione

35423

2022