Lavoratore privo dei requisiti di partecipazione – Cass. n. 35432/2022

Impiego pubblico - impiegati dello stato - in genere - Procedura selettiva - Lavoratore privo dei requisiti di partecipazione - Successivo riconoscimento giudiziale - Risarcimento del danno da perdita di "chance" - Omessa presentazione della domanda di partecipazione - Interruzione del nesso causale - Esclusione - Fattispecie.

 

In tema di pubblico impiego contrattualizzato, nel caso in cui un lavoratore, privo dei requisiti fissati dal bando per la partecipazione ad una procedura selettiva interna, ne ottenga successivamente il riconoscimento per via giudiziale, la mancata presentazione della domanda di partecipazione non rappresenta un fattore causale sopravvenuto, idoneo ad elidere il nesso eziologico tra l'inadempimento del datore di lavoro e il danno da perdita di "chance" invocato dal predetto lavoratore. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha ritenuto che la presentazione della domanda di ammissione con riserva da parte di una lavoratrice, erroneamente inquadrata in un livello inferiore a quello necessario per la partecipazione ad una procedura selettiva, non potesse configurare condotta giuridicamente doverosa e che, pertanto, il suo difetto di colpa, anche in relazione alla mancata attivazione della tutela cautelare per ottenere detta ammissione, escludesse l'applicabilità dell'art. 1227 c.c.).

Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 35432 del 01/12/2022 (Rv. 666383 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_1227

 

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35432

2022