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Svolgimento di attività lavorativa per altro datore di lavoro – Cass. n. 15998/2022

Impiego pubblico - impiegati dello stato - incompatibilità' (con altri impieghi, professioni, cariche ed attività) - Svolgimento di attività lavorativa per altro datore di lavoro - Variazione dell'attività lavorativa - Obbligo di comunicazione ex art. 1, comma 58, della l. n. 662 del 1996 - Contenuto.

 

In tema di pubblico impiego privatizzato, l'obbligo di comunicare l'intervenuta variazione dell'attività lavorativa svolta per altro datore di lavoro, di cui all'art. 1, comma 58, della l. n. 662 del 1996, attiene esclusivamente alle variazioni effettive e sostanziali che richiedono una nuova valutazione dell'eventuale situazione di conflitto di interessi con la specifica attività svolta dal dipendente o di pregiudizio alla funzionalità dell'amministrazione, in relazione alle mansioni e alla posizione organizzativa dal medesimo ricoperta.

Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 15998 del 18/05/2022 (Rv. 664710 - 01)

 

Corte

Cassazione

15998

2022