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Svolgimento di incarico extraistituzionale retribuito a dipendente pubblico – Cass. n. 18206/2020

Impiego pubblico - impiegati dello stato - incompatibilità (con altri impieghi, professioni, cariche ed attività) - Svolgimento di incarico extraistituzionale retribuito a dipendente pubblico - Art. 53, comma 9, del d.lgs. n. 165 del 2001 - Previa autorizzazione - Necessità - Autorizzazione successiva con efficacia sanante - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

Lo svolgimento di incarichi extraistituzionali retribuiti da parte di dipendenti della P.A. è condizionato alla previa autorizzazione da parte dell'amministrazione di appartenenza, secondo quanto previsto dall'art. 53, comma 9, del d.lgs. n. 165 del 2001, con la conseguenza che la violazione di siffatta prescrizione non può essere sanata da un'autorizzazione successiva (ora per allora), stante la specificità del rapporto di pubblico impiego, la necessità di verificare "ex ante" la compatibilità tra l'incarico esterno e le funzioni istituzionali, e tenuto conto altresì della circostanza che il potere sanzionatorio è attribuito all'Agenzia delle Entrate e non all'amministrazione di provenienza del dipendente. (Nell'enunciare il principio di cui in massima, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di appello che aveva ritenuto l'autorizzazione successiva - conferita, nella specie, ad un avvocato professore universitario - non mera autorizzazione "postuma" con efficacia "ex nunc", bensì autorizzazione "ora per allora" con effetti "ex tunc" e, quindi, equivalenti a quelli dell'autorizzazione preventiva).

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 18206 del 02/09/2020 (Rv. 659166 - 01)

CORTE

CASSAZIONE

18206

2020