Impiegati dello stato - collocamento a riposo - Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 14813 del 10/07/2020 (Rv. 658182 - 01)

Impiego pubblico - impiegati dello stato - collocamento a riposo - Riduzione delle dotazioni organiche - Eccedenza o soprannumero di personale ex artt. 33 del d.lgs. n. 165 del 2001 e 2, comma 11, del d.l. n. 95 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 135 del 2012 - Risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro ex art. 72, comma 11, del d.l. n. 112 del 2008, conv. con modif. dalla l. n. 133 del 2008 - Obbligo di motivazione - Insussistenza - Condizioni - Fondamento.

In tema di riduzione delle dotazioni organiche, con conseguente eccedenza o soprannumero di personale ex artt. 33 del d.lgs. n. 165 del 2001 e 2, comma 11, del d.l. n. 95 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 135 del 2012, la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro ex art. 72, comma 11, del d.l. n. 112 del 2008, conv. con modif. dalla l. n. 133 del 2008, sussistendo i previsti requisiti anagrafici e contributivi, non richiede motivazione e, dunque, una valutazione della specifica posizione professionale del dipendente, né - in presenza di un atto presupposto che ha dato luogo alle eccedenze o al soprannumero adottato nel rispetto delle condizioni tipizzate in sede normativa, che vanno ostese con motivazione, e dell'iter procedurale ivi previsto - può ravvisarsi la contrarietà del recesso ai principi di imparzialità e di buon andamento di cui all'art. 97 Cost. e ai criteri generali di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., in quanto, secondo la fattispecie legale, tale misura è prioritaria, e non facoltativa, e si applica proprio in ragione dell'atto presupposto.

Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 14813 del 10/07/2020 (Rv. 658182 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1175, Cod_Civ_art_1375