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Personale scolastico - Illegittima reiterazione di contratti a tempo determinato - Cass. n. 17314/2020

Impiego pubblico - accesso ai pubblici impieghi in genere - Personale scolastico - Illegittima reiterazione di contratti a tempo determinato - Successiva stabilizzazione con rapporti a tempo indeterminato - Differenze retributive riconnesse ai servizi pre-ruolo - Spettanza - Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - costituzione del rapporto - durata del rapporto - a tempo determinato .

IMPIEGO PUBBLICO

PERSONALE SCOLASTICO

CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO

Nel settore scolastico, in caso di stabilizzazione successiva alla illegittima reiterazione di contratti a termine, l'anzianità di servizio e le connesse differenze retributive vanno riconosciute, con attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti assunti fin dall'origine a tempo indeterminato, in applicazione della clausola 4 dell’Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato, recepito dalla Direttiva n. 1999/70/CE, di diretta applicazione, perchè l'azione di condanna al pagamento delle differenze retributive è diversa da quella di risarcimento da illegittima reiterazione.

Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 17314 del 19/08/2020 (Rv. 658542 - 01)

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