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Impiego pubblico - impiegati regionali, provinciali, comunali – Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 3476 del 12/02/2020 (Rv. 657168 - 01)

Godimento ferie annuali - Art_ 18, commi 9 e 12, del c.c.n.l. enti locali del 1995 - Godimento ferie arretrate - Disposizione autoritativa datoriale per la fruizione di periodo continuativo di ferie risalenti - Mancata correlazione con anni di maturazione - Illegittimità - Conseguenze risarcitorie - Fattispecie.

Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - periodo di riposo - ferie annuali.

In tema di personale dipendente degli enti locali, la disposizione con cui il datore di lavoro imponga al lavoratore la fruizione continuativa di ferie risalenti, delle quali non abbia assicurato il tempestivo godimento nell'anno di riferimento (o entro il primo semestre dell'anno successivo), è illegittima per violazione dell'art_ 18, commi 9 e 12, del c.c.n.l. del 6 luglio 1995, e fa sorgere, pertanto, il diritto del lavoratore al risarcimento del danno, il quale non può essere sovrapposto alla (parimenti dovuta) retribuzione, anche laddove venga liquidato assumendo quest'ultima come parametro di riferimento. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva accolto la domanda di risarcimento del danno avanzata da due dipendenti comunali i quali, subito prima del collocamento a riposo, erano stati autoritativamente posti in ferie, per un periodo continuativo, rispettivamente, di circa sette e otto mesi).

Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 3476 del 12/02/2020 (Rv. 657168 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2109

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