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Impiego pubblico - impiegati regionali, provinciali, comunali - ammissione all'impiego – Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 983 del 17/01/2020 (Rv. 656534 - 01)

Società a partecipazione pubblica cd. “in house” - Reclutamento del personale a seguito del d.l. n. 112 del 2008, conv. con modif. dalla l. n. 133 del 2008 - Adozione di procedure concorsuali o selettive - Modifiche del bando successive all'avvio della selezione -Illegittimità - Fondamento - Fattispecie.

In tema di reclutamento del personale nell'ambito delle società cd. "in house", ai sensi dell'art. 18, comma 1, del d.l. n. 112 del 2008, conv. con modif. dalla l. n. 133 del 2008, la scelta di avvalersi di una procedura di selezione dei candidati secondo le modalità di svolgimento delle prove di idoneità contenute in un pubblico avviso impone il rispetto delle condizioni previste nel bando, le cui prescrizioni, configurando un'offerta al pubblico a termini dell'art. 1336 c.c., sono intangibili e non possono essere modificate o integrate una volta intervenuta l'accettazione e comunque in epoca successiva all'inizio del percorso di selezione. (Nella specie, è stata ritenuta illegittima l'integrazione del bando originariamente pubblicato con la previsione di un'ulteriore prova - un colloquio psicoattitudinale - idonea a modificare le risultanze della graduatoria ai fini dell'assunzione).

Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 983 del 17/01/2020 (Rv. 656534 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1336

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AMMISSIONE ALL'IMPIEGO