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Impiegati dello stato - diritti - diritti accessori - alloggio di servizio - sciopero – Cass. 11951/2019

Pubblico impiego contrattualizzato - Stipula del contratto di lavoro - Presupposti - Violazione - Conseguenze - Nullità - Quota di riserva - Mancato rispetto - Conseguenze.

In tema di impiego pubblico contrattualizzato, poiché alla stipula del contratto si può pervenire solo a seguito del corretto espletamento delle procedure concorsuali previste dall'art. 35, comma 1, lett. a, del d.lgs. n. 165 del 2001, o per le qualifiche meno elevate nel rispetto delle modalità di avviamento di cui al combinato disposto di cui al richiamato art. 35, comma 1, lett. b, e dell'art. 23 del d.P.R. n. 487 del 1994, la mancanza o la illegittimità delle richiamate procedure si traduce in un vizio genetico del contratto, affetto pertanto da nullità, che l'amministrazione, in quanto tenuta a conformare il proprio operato alle norme inderogabili di legge, può unilateralmente far valere perché anche nei rapporti di diritto privato il contraente può rifiutare l'esecuzione del contratto nei caso in cui il vizio renda il negozio assolutamente improduttivo di effetti giuridici.

Sicché il mancato rispetto delle quote di riserva, imposte per legge, rende invalida la graduatoria dei vincitori e determina la nullità del contratto di lavoro stipulato con un aspirante all'assunzione non ricompreso nella categoria protetta nei casi in cui il posto di lavoro doveva essere assegnato ad un riservatario.

Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 11951 del 07/05/2019 (Rv. 653751 - 01)

Riferimenti normativi: 

Cod. Civ. art. 1418 – Cause di nullità del contratto