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Ammissione all'impiego - Società a partecipazione interamente pubblica - Gestione di un servizio pubblico locale - Art. 7, comma 4, lett. f), della l.r. Abruzzo n. 23 del 2004 - Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 7050 del 12/03/2019

Impiego pubblico - impiegati regionali, provinciali, comunali - ammissione all'impiego - Società a partecipazione interamente pubblica - Gestione di un servizio pubblico locale - Art. 7, comma 4, lett. f), della l.r. Abruzzo n. 23 del 2004 - Procedure concorsuali o selettive per il reclutamento del personale - Necessità - Fattispecie.

In tema di reclutamento del personale nell'ambito delle società cd. "in house", l'art. 7, comma 4, lett. f), della l.r. Abruzzo n. 23 del 2004, ha imposto l'esperimento di procedure concorsuali o selettive, per l'assunzione di personale dipendente delle società di gestione di servizi pubblici locali, già prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 112 del 2008, conv. con modif. in l. n. 133 del 2008, nel testo risultante dalle modifiche apportate dalla l. n. 102 del 2009 di conversione del d.l. n. 78 del 2009, che ha disposto l'applicazione generalizzata a tali società dei criteri stabiliti dall'art. 35 del d.lgs. n. 165 del 2001. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva negato la conversione a tempo indeterminato di vari contratti a termine, a progetto e di somministrazione, conclusi con una società a capitale pubblico della regione Abruzzo).

Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 7050 del 12/03/2019