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Accesso ai pubblici impieghi in genere - Stabilizzazione - Anzianità per servizio pre-ruolo - Corte di Cassazione Sez. L - , Ordinanza n. 3473 del 06/02/2019

Impiego pubblico - accesso ai pubblici impieghi in genere - Stabilizzazione - Anzianità per servizio pre-ruolo - Riconoscimento - Fondamento - Identità delle mansioni - Rilevanza - Condizioni - Principio del "pro rata temporis" - Applicazione – Fondamento - Corte di Cassazione Sez. L - , Ordinanza n. 3473 del 06/02/2019

Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - costituzione del rapporto - durata del rapporto - a tempo determinato

In materia di impiego pubblico contrattualizzato, al lavoratore collocato in ruolo a seguito della procedura di stabilizzazione prevista ex l. n. 296 del 2006, deve essere riconosciuta l'anzianità di servizio maturata precedentemente all'acquisizione dello "status" di lavoratore a tempo indeterminato, allorché le funzioni svolte siano identiche a quelle precedentemente esercitate nell'ambito del contratto a termine, in applicazione del principio di non discriminazione. Tuttavia, al fine di evitare "discriminazioni alla rovescia", secondo quanto affermato dalla Corte di Giustizia UE (sentenza 20 settembre 2018, in C-466/17), è consentito, nel rispetto del principio del "pro rata temporis", tener conto dei periodi di servizio prestati in misura non integrale quando ciò trovi fondamento nelle differenti esperienze acquisite da lavoratori assunti in esito a concorso ovvero in base ai titoli, a motivo della diversità delle materie, degli orari e delle condizioni in cui questi ultimi operano, in particolare nell'ambito di incarichi di sostituzione di altri docenti.

Corte di Cassazione Sez. L - , Ordinanza n. 3473 del 06/02/2019