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Accesso ai pubblici impieghi in genere - rapporto a tempo parziale - Corte di Cassazione Sez. L - , Ordinanza n. 3804 del 08/02/2019

Impiego pubblico - accesso ai pubblici impieghi in genere - rapporto a tempo parziale - conversione a tempo pieno ex art. 16 della l. n. 183 del 2010 - lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - orario di lavoro - Corte di Cassazione Sez. L - , Ordinanza n. 3804 del 08/02/2019

L'art. 16 della l. n. 183 del 2010, nel consentire alle amministrazioni pubbliche di rivalutare i provvedimenti di trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, non si pone in contrasto con i principi costituzionali né con la direttiva 97/81/CE, in quanto, come ritenuto dalla Corte costituzionale (sentenza n. 224 del 2013), l'iniziativa del datore pubblico deve essere sorretta da serie ragioni organizzative e gestionali ed attuata nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, a ciò non ostando neppure la clausola 5, punto 2, dell'accordo quadro sul tempo parziale allegato alla citata direttiva, secondo l'interpretazione resa dalla Corte di giustizia UE (sentenza del 15 ottobre 2014, in C-221/2013), disposizione volta unicamente ad escludere che l'opposizione di un lavoratore a una simile trasformazione del proprio contratto di lavoro possa costituire l'unico motivo del suo licenziamento.

Corte di Cassazione Sez. L - , Ordinanza n. 3804 del 08/02/2019