Imprese affidatarie del servizio di smaltimento – Cass. n. 18152/2022

Igiene e sanità pubblica - sanità dell'ambiente - igiene del suolo e dell'abitato - in genere - Regione Campania - Emergenza rifiuti - Imprese affidatarie del servizio di smaltimento - Obbligazioni dirette - Configurabilità - Manleva nei confronti delle amministrazioni affidanti - Esclusione.

 

In tema di gestione dell'emergenza rifiuti nella regione Campania, l’attività svolta dalle imprese già affidatarie del servizio ex art. 1 comma 7 del d.l. n. 245 del 2005, conv. con modifiche in l. 27.1.2006 n. 21, nelle more dell'assegnazione del servizio a nuovi affidatari, non è configurabile come attività di mera esecuzione del servizio per conto della struttura governativa - così da ritenere che tale organo sia succeduto nei rapporti negoziali instaurati dalle imprese già affidatarie della gestione emergenziale - ma è attività svolta in proprio dalle imprese affidatarie sotto il controllo ed il coordinamento della struttura governativa, senza che argomenti contrari possano desumersi dall'art. 12, comma 1, del d.l. n. 90 del 2008, conv. con modifiche in l. n. 123 del 2008, nella parte in cui prevede la possibilità per i capi missione di soddisfare con pagamento diretto le pretese dei creditori delle imprese affidatarie, trattandosi di mera facoltà discrezionalmente esercitabile dall'amministrazione e non di un obbligo. Ne consegue che le imprese affidatarie sono direttamente responsabili per le obbligazioni assunte nei confronti delle proprie fornitrici, senza possibilità di chiamare in manleva le Amministrazioni affidanti nei giudizi instaurati contro di loro dalle società fornitrici per l'adempimento dele obbligazioni assunte.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 18152 del 06/06/2022 (Rv. 664968 - 01)

 

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