Inefficacia della procedura espropriativa – Cass. n. 32324/2022

Giurisdizione civile - giurisdizione ordinaria e amministrativa - espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - competenza e giurisdizione - Inefficacia della procedura espropriativa - Restituzione degli immobili danneggiati e violazione delle distanze da parte della P.A. - Domanda risarcitoria e di riduzione in pristino del privato - Opere realizzate in esecuzione di un accordo di permuta sostitutivo dell'indennità di esproprio - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento.

 

In tema di riparto di giurisdizione, spetta al giudice ordinario - e non al giudice amministrativo ex art. 133, comma 1, lett. g), d.lgs. n. 104 del 2010 - la cognizione sulle domande risarcitoria e di riduzione in pristino, formulate dal privato che abbia ottenuto in restituzione l'immobile assoggettato alla procedura espropriativa, divenuta inefficace per decorso dei termini di validità della dichiarazione di pubblica utilità, prospettando il danneggiamento del bene e la violazione delle distanze a seguito dell'esecuzione delle opere di demolizione e di ricostruzione in attuazione di un accordo di permuta sostitutivo dell'indennità di esproprio, poiché la controversia non attiene alla formazione di tale accordo ma alla dedotta illiceità delle menzionate opere.

Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 32324 del 02/11/2022 (Rv. 666361 - 01)

 

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