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Materia contrattuale - Azione fondata sul contratto proposta nei confronti delle parti da un terzo estraneo al rapporto contrattuale originario – Cass. n. 29179/2020

Giurisdizione civile - straniero (giurisdizione sullo) - Materia contrattuale - Criterio di collegamento ex art. 7, Punto 1, del regolamento UE n. 1215 del 2012 - Azione fondata sul contratto proposta nei confronti delle parti da un terzo estraneo al rapporto contrattuale originario - Applicabilità - Fattispecie.

In tema di giurisdizione, il criterio di collegamento dettato dall'art. 7, Punto 1, del Regolamento UE n. 1215 del 2012, secondo cui, in materia contrattuale, una persona domiciliata in uno Stato membro può essere convenuta davanti all'autorità giurisdizionale del luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio, deve ritenersi applicabile non solo nell'ipotesi in cui si controverta tra le parti contraenti, ma anche quando sia un terzo, estraneo al rapporto contrattuale originario, a proporre, nei confronti delle parti del contratto, un'azione che da esso tragga fondamento. (Nella specie, la S.C., nel regolare la giurisdizione, ha affermato l'operatività del detto criterio di collegamento nel caso di un'obbligazione rientrante nella "materia contrattuale", agli effetti del citato art.7, Punto 1, del Regolamento UE n. 1215 del 2012, era stata dedotta in giudizio, in confronto delle parti originarie, dal cessionario del credito).

Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 29179 del 21/12/2020

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