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"Trust" costituito all'estero - Domanda di nullità del "trust" proposta dal "settlor" nei confronti del "trustee" successivo, avente domicilio nella Confederazione elvetica - Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 7621 del 18/03/2019

Giurisdizione civile - straniero (giurisdizione sullo) - "Trust" costituito all'estero - Domanda di nullità del "trust" proposta dal "settlor" nei confronti del "trustee" successivo, avente domicilio nella Confederazione elvetica - Contestuale domanda proposta dal "settlor" nei confronti del beneficiario, domiciliato in Italia, di insussistenza di crediti di quest'ultimo sul patrimonio o sui redditi prodotti - Giurisdizione del giudice italiano, ex art. 6, n. 1, della Convenzione di Lugano del 2007 - Sussistenza - Fondamento.

La domanda proposta dal disponente o "settlor" nei confronti sia del "trustee" successivo, domiciliato nella Confederazione elvetica, che del beneficiario, avente domicilio in Italia, di un "trust" costituito in uno Stato estero ove non trovano applicazione la Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 né alcuno strumento eurounitario e volta a far valere, rispettivamente,

l'invalidità della costituzione del rapporto tra le parti del "trust" e la consequenziale insussistenza di crediti della beneficiaria sul relativo patrimonio o sui redditi prodotti, appartiene, ex art. 6, n. 1, della Convenzione di Lugano del 2007 - di tenore identico all'art. 6, n. 1, del Reg. CE n. 44 del 2001, ora trasfuso nell'art. 8, n. 1, del Reg. UE n. 1215 del 2012 - alla giurisdizione del giudice italiano, sussistendo un evidente vincolo di interdipendenza tra la declaratoria di nullità e la domanda di restituzione dei beni ai quali la beneficiaria potrebbe avere un'aspettativa giuridicamente tutelabile.

Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 7621 del 18/03/2019