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Giurisdizione ordinaria e amministrativa - giurisdizione in materia tributaria -  Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. . 4241 del 13/02/2019

Giurisdizione civile - giurisdizione ordinaria e amministrativa - giurisdizione in materia tributaria - Domanda proposta nei confronti di un Comune per la restituzione delle somme versate a titolo di indennizzo per l'allacciamento alla pubblica fognatura - Giurisdizione tributaria - Esclusione - Giurisdizione ordinaria - Sussistenza - Ragioni.

Rientra nella giurisdizione ordinaria e non in quella tributaria, la causa avente ad oggetto la domanda nei confronti di un Comune per la restituzione delle somme versate a titolo di indennizzo per l'allacciamento alla pubblica fognatura, atteso che le somme in parola non afferiscono a canoni per il servizio di fognatura (né ad oneri di urbanizzazione), costituendo, piuttosto, una modalità di recupero delle spese di impianto, fatte gravare sugli utenti, sotto forma di prestazione "una tantum", quale condizione per l'accesso al servizio pubblico. Detta pretesa dell'ente territoriale costituisce esercizio di potestà impositiva, che, in quanto svolto in assenza di specifiche previsioni normative, pure necessarie ai sensi dell'art. 23 Cost., si palesa lesivo di situazioni di diritto soggettivo.

 Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. . 4241 del 13/02/2019