Giurisdizione ordinaria e amministrativa - corte dei conti - Azione di responsabilità svolta dalla P.A. in sede civile -

Giurisdizione civile - giurisdizione ordinaria e amministrativa - corte dei conti - Azione di responsabilità svolta dalla P.A. in sede civile - Azione di responsabilità promossa dinanzi alla Corte dei conti per gli stessi fatti materiali - Reciproca indipendenza - Configurabilità - Fondamento - Conseguenze in tema di giurisdizione.

Responsabilità civile - amministrazione pubblica - danno causato dai dipendenti della p.a. nell'esercizio delle funzioni

L'azione di responsabilità per danno erariale e quella di responsabilità civile promossa dalle singole amministrazioni interessate davanti al giudice ordinario restano reciprocamente indipendenti, anche quando investano i medesimi fatti materiali, essendo la prima volta alla tutela dell'interesse pubblico generale, al buon andamento della P.A. e al corretto impiego delle risorse, con funzione prevalentemente sanzionatoria, e la seconda, invece, al pieno ristoro del danno, con funzione riparatoria ed integralmente compensativa, a protezione dell'interesse particolare della amministrazione attrice; ne deriva che le eventuali interferenze tra i due giudizi integrano una questione non di giurisdizione ma di proponibilità dell'azione di responsabilità innanzi al giudice contabile, sempre che non sia contestata dinanzi a quest'ultimo la configurabilità stessa, in astratto, di un danno erariale, in relazione ai presupposti normativamente previsti per il sorgere della responsabilità amministrativa contestata dal P.G. contabile, nel qual caso si configura una questione di giurisdizione risolvibile dalle Sezioni Unite, essendo posta in discussione la "potestas iudicandi" del giudice contabile, la cui definizione è rimessa alla discrezionalità del legislatore ordinario, non essendo la Corte dei conti "il giudice naturale della tutela degli interessi pubblici e della tutela da danni pubblici" (Corte cost., nn. 355/2010, 46/2008, 641/1987).

Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 4883 del 19/02/2019

Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2909, Cod_Proc_Civ_art_001, Cod_Proc_Civ_art_041, Cod_Proc_Civ_art_362, Cod_Proc_Civ_art_374, Cod_Proc_Civ_art_382