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Straniero (giurisdizione sullo) - Criterio di collegamento ex art. 22 del Regolamento CE n. 44 del 2001 - Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 4885 del 19/02/2019

Giurisdizione civile - straniero (giurisdizione sullo) - Criterio di collegamento ex art. 22 del Regolamento CE n. 44 del 2001 - Foro delle azioni reali - Applicabilità - Condizioni - Fattispecie.

In tema di giurisdizione sullo straniero, il criterio di collegamento dettato dall'art. 22 del Regolamento CE n. 44 del 2001 - a mente del quale, in materia di diritti reali immobiliari, sussiste la competenza esclusiva dei giudici dello Stato membro in cui è situato l'immobile - trova applicazione solo con riguardo alle azioni che tendono a determinare l'estensione, la consistenza, la proprietà, il possesso di beni immobili o l'esistenza di altri diritti reali su tali beni e ad assicurare ai titolari di questi diritti la protezione delle prerogative derivanti dal loro titolo, atteso che detta competenza esclusiva trova fondamento nell'esigenza, propria di tali controversie, di accertamenti e perizie da effettuarsi sul posto, cosicché la relativa previsione non deve essere interpretata in senso più ampio di quello dettato da tale sua finalità. (In applicazione di tale principio la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso l'operatività del predetto criterio di collegamento in relazione ad una controversia tra due coniugi cittadini stranieri, relativa ad un immobile situato sul territorio italiano, nella quale l'accertamento invocato da uno di essi della proprietà comune sull'immobile acquistato dall'altro, dipendeva dalla risoluzione della pregiudiziale questione circa gli effetti prodotti, sui rispettivi acquisti, dal regime patrimoniale in cui essi si trovavano, disciplinato dall'ordinamento svizzero).

Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 4885 del 19/02/2019