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Conflitti - di giurisdizione decisione declinatoria di giurisdizione - Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 3331 del 05/02/2019

giurisdizione civile - conflitti - di giurisdizione decisione declinatoria di giurisdizione - impugnazione immediata ex art. 111, comma 8, cost. - successiva riassunzione del giudizio innanzi al giudice indicato come munito di giurisdizione - rinuncia implicita all'impugnazione - esclusione – fondamento - Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 3331 del 05/02/2019

E' ammissibile il ricorso ex art. 111, comma 8, Cost. proposto immediatamente alle Sezioni Unite avverso la decisione declinatoria della giurisdizione, ancorché successivamente il medesimo ricorrente provveda anche alla riassunzione del giudizio innanzi al giudice dichiarato munito di giurisdizione dalla decisione impugnata, atteso che tale contegno processuale, valutato alla luce delle scansioni temporali che l'hanno caratterizzato, non risulta compatibile con una volontà tesa ad abbandonare il ricorso – prioritariamente proposto – con il quale è stato chiesto alle Sezioni Unite di esaminare la questione di giurisdizione, dovendo l'atto successivo intendersi come rivolto non già a prestare acquiescenza alla statuizione in punto di giurisdizione, precedentemente impugnata innanzi all'organo istituzionalmente deputato a risolvere tale questione, ma unicamente a dare esecuzione alla stessa.

(Principio affermato con riferimento ad un d.P.R. che, decidendo un ricorso straordinario al Capo dello Stato, aveva ritenuto la cognizione esclusiva e funzionale del Tribunale superiore delle acque pubbliche, in conformità al parere reso dal Consiglio di Stato, cui era seguita l'immediata impugnazione innanzi alle S.U sulla statuizione relativa alla giurisdizione e la successiva riassunzione del giudizio innanzi al TSAP, con contestuale richiesta di sospensione del giudizio ovvero di sollevare conflitto negativo di giurisdizione).

Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 3331 del 05/02/2019

declinatoria di giurisdizione

Cod_Proc_Civ_art_362