Giurisdizione civile - straniero (giurisdizione sullo) - Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 22035 del 17/10/2014

Controversie relative al trasporto aereo internazionale - Art. 28 della Convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929 - Indicazione del criterio di collegamento in base al quale radicare la giurisdizione dello Stato aderente - Sussistenza - Indicazione di criteri di competenza interna - Esclusione.

In materia di giurisdizione sulle controversie relative al trasporto aereo internazionale, l'art. 28 della Convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929 (ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 19 maggio 1932, n. 841), come modificata dal protocollo dell'Aja del 28 settembre 1955 (ratificato con legge 3 dicembre 1962 n. 1832), nella parte in cui individua i fori alternativi nel luogo in cui il vettore ha il domicilio, la sede principale dell'impresa o un'organizzazione a cura della quale sia stato concluso il contratto, ovvero in quello del luogo di destinazione, ha indicato unicamente i criteri di collegamento per radicare la giurisdizione dello Stato aderente, ma non indica anche le regole attributive della competenza che rimane soggetta al regime proprio dello Stato in cui l'attore decide di intraprendere il giudizio, in quanto il secondo comma del menzionato art. 28 stabilisce che le disposizioni procedurali - e, quindi, anche l'individuazione del criterio di competenza - sono rimesse alla legge del tribunale adito.

Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 22035 del 17/10/2014