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Giurisdizione civile - regolamento di giurisdizione - preventivo – Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 25798 del 10/12/2009

Pronuncia separata sulla giurisdizione o sulla competenza - Previo invito alle parti di precisare le conclusioni - Necessità - Omissione - Conseguenze - Natura meramente ordinatoria del provvedimento emesso - Sussistenza - Pronuncia del giudice di pace sulla giurisdizione in difetto di precisazione delle conclusioni - Ammissibilità del regolamento preventivo - Sussistenza.

Il giudice che intenda pronunciare separatamente sulla giurisdizione o sulla competenza deve invitare le parti a precisare le conclusioni, sicché, il provvedimento che abbia emesso in difetto di detto invito assume natura meramente ordinatoria. Ne consegue che la pronuncia con cui il giudice di pace abbia statuito (come nella specie) sull'eccezione di difetto di giurisdizione senza previamente invitare le parti a precisare le conclusioni ha natura di ordinanza e non è, come tale, preclusiva del regolamento di giurisdizione ai sensi dell'art. 41 cod. proc. civ.

Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 25798 del 10/12/2009