Edilizia popolare ed economica - competenza e giurisdizione – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 17201 del 19/08/2016

Riparto di giurisdizione - Criteri - Annullamento dell'assegnazione per vizi incidenti sulle fasi del procedimento amministrativo - Giurisdizione del giudice amministrativo - Cause sopravvenute di estinzione o risoluzione del rapporto locatizio - Giurisdizione del giudice ordinario - Conseguenze - Subentro di un familiare all'assegnatario deceduto ex art. 12 della l.r. Lazio n. 12 del 1999 - Giurisdizione del giudice ordinario - Fondamento.

In tema di riparto di giurisdizione nelle controversie concernenti gli alloggi di edilizia economica e popolare, sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo quando si controverta dell'annullamento dell'assegnazione per vizi incidenti sulla fase del procedimento amministrativo, fase strumentale all'assegnazione medesima e caratterizzata dall'assenza di diritti soggettivi in capo all'aspirante al provvedimento, mentre sussiste la giurisdizione del giudice ordinario quando siano in discussione cause sopravvenute di estinzione o risoluzione del rapporto locatizio, sottratte al discrezionale apprezzamento dell'amministrazione. Ne consegue che spetta al giudice ordinario la controversia promossa dal familiare dell'assegnatario, deceduto, di alloggio di edilizia economica e popolare, al fine di far accertare il proprio diritto a succedere nel rapporto locatizio, giacché la disciplina recata in relazione al subentro nell'assegnazione dall'art. 12 della l.r. Lazio n. 12 del 1999 non riserva all'Amministrazione alcuna discrezionalità al riguardo, configurando, pertanto, un diritto soggettivo.

Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 17201 del 19/08/2016