Edilizia popolare ed economica - competenza e giurisdizione – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 8094 del 21/04/2016

Edilizia residenziale pubblica - Alloggi - Assegnatari - Cessione in sublocazione - Autorizzazione dell'ente concedente - Mancanza - Conseguenze - Decadenza dall'assegnazione - Controversie relative - Giurisdizione del giudice ordinario - Devoluzione - Presentazione di domanda di trasferimento in proprietà - Irrilevanza - Accettazione della stessa - Ininfluenza.

Ai sensi sia dell'art. 27 del d.P.R. n. 1265 del 1956 che dell'art. 11 del d.P.R. n. 1035 del 1072, gli assegnatari di alloggi dell'edilizia residenziale pubblica non possono cedere in sublocazione gli alloggi stessi senza la preventiva autorizzazione dell'ente concedente, che può reprimere le relative violazioni, ex art. 26 della l. n. 513 del 1977, con la decadenza dall'assegnazione - provvedimento che integra una sanzione di diritto pubblico contro la quale l'interessato può agire davanti al giudice ordinario, incidendo sul diritto soggettivo di godimento dell'alloggio sorto a seguito della stipulazione del contratto di locazione con l'assegnatario -, senza che rilevi, in contrario, l'avvenuta presentazione, da parte di quest'ultimo, di domanda di trasferimento in proprietà, ancorché da ritenere accettata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 58 della l. n. 457 del 1978, poiché neppure l'accettazione preclude alla P.A. di dichiarare la decadenza per il sopravvenuto accertamento di comportamenti anteriori, che resta impedita, invece, soltanto dall'atto di trasferimento della proprietà dell'alloggio, in forza del quale il bene è definitivamente sottratto al patrimonio dell'ente ed all'esercizio dei relativi poteri di tutela.

Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 8094 del 21/04/2016