Assicurazione sulla vita in favore dei discendenti – Cass. n. 29583/2021

Divisione - divisione ereditaria - operazioni divisionali - formazione dello stato attivo dell'eredita' - collazione ed imputazione - resa dei conti - oggetto - In genere - Assicurazione - assicurazione sulla vita - Assicurazione sulla vita in favore dei discendenti - Obbligo di collazione ex art. 741 c.c. - Sussistenza - Oggetto - Minor valore tra i premi e il capitale - Fondamento - Onere della prova.

 

L'obbligo di collazione previsto dall'art. 741 c.c. relativamente a ciò che il defunto ha speso a favore dei suoi discendenti, per soddisfare, tra l'altro, premi relativi a contratti sulla vita a loro favore, riguarda tanto l'ipotesi dell'assicurazione stipulata dal discendente sulla propria vita, "sub specie" di pagamento del debito altrui, quanto quella di assicurazione sulla vita del discendente (o del "de cuius"), che rientra nello schema della donazione indiretta, quale contratto a favore di terzo. Peraltro, giacché il capitale assicurato può rivelarsi, di fatto, inferiore ai premi - che costituiscono, in linea di principio, l'oggetto del conferimento ex art. 2923, comma 2, c.c. - l'obbligo di collazione va precisato nel senso che, indipendentemente dalla natura cd. tradizionale o finanziaria della polizza, il conseguente conferimento riguarda la minore somma tra l'ammontare dei premi pagati ed il capitale, non potendo la collazione avere ad oggetto che il vantaggio conseguito dal beneficiario (o dai suoi discendenti), sul quale grava l'onere della relativa prova.

Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 29583 del 22/10/2021 (Rv. 662705 - 03)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0741, Cod_Civ_art_1923, Cod_Civ_art_1919, Cod_Civ_art_1920, Cod_Civ_art_2921

 

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