Assegnazione o attribuzione delle porzioni - Quote di identico valore – Cass. n. 11857/2021

Divisione - divisione ereditaria - operazioni divisionali - assegnazione o attribuzione delle porzioni - Quote di identico valore - Estrazione a sorte - Derogabilità - Criteri - Valutazione del giudice di merito - Sindacabilità in cassazione - Limiti - Conseguenze - Richiesta di attribuzione di una delle quote da parte di un condividente - Vincolatività per il giudice - Esclusione.

In tema di scioglimento della comunione ereditaria, il criterio dell'estrazione a sorte previsto, nel caso di uguaglianza di quote, dall'art. 729 c.c. a garanzia della trasparenza delle operazioni divisionali contro ogni possibile favoritismo, non ha carattere assoluto, ma soltanto tendenziale e, pertanto, è derogabile in base a valutazioni discrezionali, che possono attenere non soltanto a ragioni oggettive, legate alla condizione funzionale ed economica dei beni, ma anche a fattori soggettivi di apprezzabile e comprovata opportunità, la cui valutazione non è sindacabile in sede di legittimità, se non sotto il profilo del difetto di motivazione. Ne consegue che, a fronte della richiesta della parte di attribuzione di una delle quote di identico valore, il giudice non è obbligato a darvi seguito, avendo solo l'onere di adeguatamente giustificare la scelta in favore della conferma ovvero della deroga al principio del sorteggio, con onere motivazionale più pregnante in tale ultima evenienza, attesa la necessità di porre un limite all'applicazione della volontà del legislatore.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 11857 del 06/05/2021 (Rv. 661173 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0729, Cod_Proc_Civ_art_360_1