Donazione della nuda proprietà di un bene - Riserva di usufrutto congiuntivo – Cass. n. 18211/2020

Divisione - divisione ereditaria - operazioni divisionali - consegna dei documenti - Donazione della nuda proprietà di un bene - Riserva di usufrutto congiuntivo in favore del donante medesimo e del coniuge - Morte del donante - Conseguenze ai fini della collazione.

In tema di donazione di immobile con riserva di usufrutto, qualora il donante abbia donato la nuda proprietà, riservandosi l'usufrutto per sé e per il coniuge, vita natural durante e con reciproco diritto di accrescimento (cd. usufrutto congiuntivo), se il coniuge muore prima dell'apertura della successione del donante, il bene donato è soggetto a collazione per imputazione secondo il valore della piena proprietà; ove il coniuge, al contrario, sopravviva al donante, il donatario sarà obbligato a conferire solo il valore della nuda proprietà al tempo dell'apertura della successione.

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 18211 del 02/09/2020 (Rv. 659167 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0456, Cod_Civ_art_0536, Cod_Civ_art_0678, Cod_Civ_art_0737, Cod_Civ_art_0747, Cod_Civ_art_0769, Cod_Civ_art_0978, Cod_Civ_art_1014

CORTE

CASSAZIONE

18211

2020