Divisione ereditaria - "Trust inter vivos"

Divisione - divisione ereditaria - "Trust inter vivos" con finalità successoria - Donazione indiretta - Configurabilità - Fondamento - Trasferimento dal "trustee" ai beneficiari finali dopo la morte dell'originario disponente - Natura di atto "mortis causa" - Esclusione. donazione - indiretta

Il "trust inter vivos", con effetti "post mortem", deve essere qualificato come donazione indiretta, rientrante, in quanto tale, nella categoria delle liberalità non donative ai sensi dell'art. 809 c.c., poiché l'attribuzione ai beneficiari del patrimonio che ne costituisce la dotazione avviene per atto del "trustee", cui il disponente aveva trasferito la proprietà, sicché l'avvenuta fuoriuscita del "trust fund" dal patrimonio di quest'ultimo quando era ancora in vita esclude la natura "mortis causa" dell'operazione, nella quale l'evento morte rappresenta mero termine o condizione dell'attribuzione, senza penetrare nella giustificazione causale della stessa.

Corte Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 18831 del 12/07/2019 (Rv. 654590 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0809