Divisione - divisione giudiziale - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 15504 del 13/06/2018

Comproprietario che assuma di avere usucapito bene in comunione - Possibilità che introduca giudizio di divisione di tale bene - Esclusione - Necessità di farne valere l'usucapione ove convenuto in detto giudizio - Sussistenza - Mancata deduzione - Conseguenze - Limiti - Deroga in caso di contumacia - Esclusione.

Il compartecipe, il quale si ritenga proprietario per usucapione di un bene in comunione, non può iniziare il giudizio di divisione e, qualora sia stato in questo convenuto da uno o più degli altri comproprietari, deve fare valere l'avvenuta usucapione in tale giudizio poiché la divisione, accertando i diritti delle parti sul presupposto di una comunione di beni indivisi, presuppone il riconoscimento dell'appartenenza delle cose in comunione; ove egli, al contrario, non contesti il diritto alla divisione di quel determinato cespite o resti contumace, non può opporre successivamente l'usucapione al condividente cui detto bene sia stato assegnato o al terzo aggiudicatario dello stesso in seguito a vendita all'incanto, salvo che non possa impugnare la divisione contestandone il presupposto e deducendo un titolo di possesso diverso da ogni altro che possa derivargli dalla disciolta comunione.

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 15504 del 13/06/2018