Divisione - divisione ereditaria - fatta dal testatore – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 8049 del 08/08/1990

Norme per la formazione delle porzioni - esercizio della facoltà attribuita dal testatore ad uno degli eredi di scegliere i beni per detta formazione - deduzione nel corso del giudizio di divisione anche in secondo grado - limiti.*

L'esercizio della facoltà attribuita dal testatore ad uno degli eredi di scegliere i beni con i quali formare le varie porzioni costituisce manifestazione di una volontà negoziale, che rivolta alle altre parti ed al giudice può essere fatto valere nel corso del giudizio di divisione anche in secondo grado, fino a che non sia stata emessa l'ordinanza non impugnabile che abbia dichiarato esecutivo il progetto di divisione ex art. 789, comma terzo, cod. proc. civ., o sia passata in giudicato la sentenza che abbia deciso sulle contestazioni insorte, trattandosi di Esercizio delle facoltà di carattere sostanziale spettanti alle parti in ordine ai diritti fatti valere in giudizio, le quali possono essere fatte valere finché non trovino insormontabile ostacolo in una pronuncia definitiva. ( V 1842/74, mass n 370056; ( V 257/73, mass n 362102).*

Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 8049 del 08/08/1990