Divisione - divisione erria - operazioni divisionali - formazione dello stato attivo dell'eredità - collazione ed imputazione - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 3013 del 10/02/2006

Resa dei conti - Collazione - Disciplina legale - Inderogabilità - Esclusione - Imposizione da parte del testatore - Natura - Validità - Limiti - Quota di riserva - Determinazione - Imputazione di liberalità da parte dei legittimari - Necessità - Fattispecie.

Tenuto conto che la collazione tende unicamente ad evitare disparità di trattamento fra gli eredi non ricollegabili alla volontà del "de cuius", la relativa disciplina legale non ha carattere inderogabile nè sotto il profilo oggettivo nè sotto quello soggettivo, anche se l'imposizione dell'obbligo della collazione disposto dal testatore si configura come imposizione di un legato, sicchè il correlativo obbligo degli eredi tenuti al conferimento incontra il solo limite del rispetto della quota di riserva, ai fini della cui determinazione - fermo il divieto posto dall'art. 549 cod. civ. di imporre su di essa pesi o condizioni - i legittimari devono comunque imputare, ai sensi dell'art. 553 cod. civ., ed in conformità di quanto previsto nella clausola testamentaria impugnata, quanto hanno ricevuto dal "de cuius" in virtù di donazioni o legati (Nella specie è stata ritenuta legittima la disposizione testamentaria con cui il "de cuius" aveva imposto ai legittimari -figli e coniuge - istituiti nella quota loro riservata per legge l'obbligo di conferire ai coeredi - nipoti "ex filio" ai quali era stata attribuita la disponibile - quanto ricevuto in vita dal "de cuius" a titolo di liberalità) .

Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 3013 del 10/02/2006