Divisione - Divisione erria - Fatta dal testatore - Preterizione di eredi e lesione di legittima – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 3599 del 23/03/1992

Soddisfacimento del riservatario con la corresponsione di una somma di danaro non compresa nel "relictum" - Disposizione del testatore a carico degli eredi - Nullità - Contestuale esperibilità, da parte del legittimario pretermesso, dell'azione di nullità ex art. 735 primo comma cod. civ. e dell'azione di riduzione.

Per il principio dell'intangibilità della quota di legittima i diritti del legittimario vanno soddisfatti con beni o danaro provenienti dall'asse errio, pertanto la divisione, in cui il testatore disponga che le ragioni errie di un riservatario siano soddisfatte dagli eredi, tra cui è diviso l'asse errio, con la corresponsione di una somma di danaro non compresa nel "relictum", è affetta da nullità, che può essere fatta valere dal legittimario pretermesso con l'azione di nullità di cui al comma primo dell'art. 735 cod. civ. contestualmente all'azione di riduzione (ed, in entrambi i casi, all'azione di divisione).

Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 3599 del 23/03/1992