Divisione - divisione erria - fatta del testatore - norme per la formazione delle porzioni – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 10306 del 22/11/1996

"Divisio inter liberos" - Configurabilità - Requisiti - Differenza con l'ipotesi regolata dall'art. 733 cod. civ. - Effetti - Ricorrenza dell'una o dell'altra fattispecie concreta - Individuazione del giudice di merito - Incensurabilità in cassazione - Limiti.

La "divisio inter liberos" regolata dall'art. 734 cod. civ. ricorre quando il testatore intende compiere egli stesso la divisione totale o parziale dei suoi beni fra gli eredi, con effetti reali immediati. Tale fattispecie si distingue da quella regolata dall'art. 733 cod. civ. con la quale il testatore non divide, ma si limita a dettare le regole per la futura divisione con efficacia obbligatoria per gli eredi. L'accertamento della ricorrenza in concreto dell'una o dell'altra fattispecie costituisce indagine di fatto sulla volontà del testatore non sindacabile in sede di legittimità se sorretta da corretta motivazione.

Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 10306 del 22/11/1996