Cumulo alternativo soggettivo

Cosa giudicata civile - effetti del giudicato (preclusioni) - cumulo alternativo soggettivo - accoglimento della domanda nei confronti di un convenuto - appello del soccombente - parte vittoriosa - domanda non accolta - onere di riproposizione ex art. 346 cod. proc. civ. - sussistenza - fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 28792 del 09/11/2018

>>> Nel caso di domanda proposta, alternativamente, nei confronti di due convenuti, che sia stata accolta nei confronti di uno e rigettata nei confronti dell'altro, l'appello introdotto dal soccombente non comporta la devoluzione al giudice di secondo grado anche della cognizione sulla pretesa dell'attore nei confronti del convenuto alternativo, posto che l'unicità del rapporto sostanziale, con titolare passivo incerto, non toglie che due e distinte siano le formali pretese, caratterizzate - pur nell'unità del "petitum" - dalla diversità dei soggetti convenuti ("personae") e in parte dei fatti e degli argomenti di sostegno ("causae petendi"); in relazione alla suddetta pretesa, pertanto, l'attore - appellato ha l'onere di riproporre la domanda già formulata in primo grado, ai sensi dell'art. 346 c.p.c. (Nel caso di specie, La S.C. ha confermato la pronuncia di merito in relazione alla domanda di un ente ospedaliero di pagamento delle rette di degenza per un paziente psichiatrico, proposta tanto al Comune quanto alla Asl, che il giudice di primo grado aveva accolto limitatamente all'ente territoriale, e che la Corte d'appello invece aveva rigettato dichiarando inammissibili le richieste nei confronti della Asl, per non essere state riproposte con domanda ritualmente introdotta in sede di impugnazione.).

Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 28792 del 09/11/2018