cosa giudicata civile - limiti del giudicato - oggettivi - dedotto e deducibile ("quid disputandum" e "quid disputatum") – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 26687 del 06/12/2005

Risarcimento del danno - Principio di infrazionabilità della domanda - Prima domanda priva di espressa riserva di ulteriore azione giudiziale per separate voci di danno - Conseguenze - Ulteriore domanda successiva alla formazione del giudicato - Preclusione. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 26687 del 06/12/2005

Il carattere normalmente unitario della domanda risarcitoria per equivalente pecuniario - il cui oggetto è, di regola, rappresentato dalla perdita patrimoniale e non patrimoniale subita dal danneggiato nella sua globalità e non nei singoli elementi che lo compongono - implica la necessità di considerare la domanda risarcitoria, fondata sul dedotto illecito del convenuto, comprensiva di tutte le possibili voci di danno da esso originate (e non solo alcune di esse) in tutti i casi in cui non risulti il contrario attraverso una manifestazione esplicita, intervenuta "ab origine" e concretantesi nella precisazione che la somma globalmente pretesa, ovvero i singoli importi riferiti a specifiche voci, non esauriscono l'intero danno patito, nonché nella esplicita riserva di rinviare ad altro procedimento il soddisfacimento delle ulteriori ragioni di credito temporaneamente accantonate, di modo che sia inequivocamente rivelato che la parte, avvalendosi del suo potere dispositivo, abbia inteso agire solo per una parte del suo credito. In assenza di una tale univoca dichiarazione, dovrà ritenersi preclusa la possibilità di una nuova azione, funzionale al risarcimento di altri danni derivanti dal medesimo illecito pur se in relazione a voci nuove e diverse da quelle esposte nel precedente giudizio, attesa la preclusione derivante dal primo giudicato.

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 26687 del 06/12/2005