Imputabilità alle parti dei lassi di tempo occorsi per la comunicazione delle sentenze e per l'esercizio della difesa – Cass. n. 33416/2022

Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali - processo equo - termine ragionevole - Legge n. 89 del 2001 - Durata irragionevole del processo - Criteri di determinazione - Imputabilità alle parti dei lassi di tempo occorsi per la comunicazione delle sentenze e per l'esercizio della difesa - Esclusione - Riferibilità alla parte vittoriosa del tempo decorso per il mancato esercizio della facoltà di notifica a fini sollecitatori - Necessità.

 

In tema di determinazione della durata ragionevole del processo, agli effetti della legge n.89 del 2001, il giudice non può detrarre integralmente dal termine complessivo i periodi intercorrenti tra il deposito delle sentenze di primo e di secondo grado e la notifica dei rispettivi atti di gravame, non essendo addebitabili alle parti i tempi occorrenti per la comunicazione delle stesse sentenze potendosi comunque scomputare i soli lassi temporali non riconducibili all'esercizio del diritto di difesa. Ne consegue che, ove la parte, per perseguire un proprio interesse, non si sia avvalsa di una facoltà, come, ad esempio, quella della notificazione della sentenza a sé favorevole, lasciando così decorrere l'intero termine lungo per la proposizione dell'impugnazione, essa non può pretendere che tale termine venga integralmente addebitato all'organizzazione giudiziaria, dovendo il giudice dell'equa riparazione apprezzare in concreto il comportamento processuale della parte stessa anche in relazione alla scelta di non utilizzare detta facoltà sollecitatoria.

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 33416 del 11/11/2022 (Rv. 666140 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_326

 

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Cassazione

33416

2022