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Computo della durata del giudizio – Cass. n. 14858/2022

Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali - processo equo - termine ragionevole - Equa riparazione - Processo presupposto iniziato prima dell'entrata in vigore dell'art. 6 Cedu - Computo della durata del giudizio - Decorrenza dal 1° agosto 1973 - Superamento della ragionevole durata già a quella data - Conseguenze - Fattispecie.

 

In tema di ragionevole durata del processo, con riferimento ai giudizi instaurati anteriormente alla data di entrata in vigore dell'art. 6 CEDU, per la liquidazione dell'equo indennizzo il "dies a quo" decorre dall'1 agosto 1973, ma, al fine di valutare l'irragionevole durata del processo, occorre tener conto della situazione in cui la causa si trovava a quel momento, atteso che il processo costituisce il rapporto sostanziale dal quale trae origine il diritto giustiziabile dall'1 agosto 1973. (Enunciando il principio di diritto di cui in massima, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della corte di appello che, in relazione ad un giudizio iniziato prima dell'1 agosto 1973, al fine di valutare l'irragionevole durata del processo, aveva preso in considerazione solo il segmento processuale svoltosi dall'1 agosto 1973 in poi.)

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 14858 del 11/05/2022 (Rv. 664982 - 01)

 

Corte

Cassazione

14858

2022