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Computo della durata del giudizio penale presupposto – Cass. n. 12001/2022

Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali - processo equo - termine ragionevole - in genere - Ragionevole durata del processo - Computo della durata del giudizio penale presupposto - Esclusione del periodo di sospensione disposta in attesa della definizione di un giudizio civile pregiudiziale tra diverse parti - Dubbio di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza - Fondamento.

 

In tema di equa riparazione, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2 quater, della l. n. 89 del 2001, in relazione agli artt. 117 Cost. e 6 CEDU,

nella parte in cui esclude dal computo relativo alla irragionevole durata del processo il periodo di sospensione di un giudizio penale, nel quale i ricorrenti erano imputati, disposto per la pregiudizialità di un giudizio civile nel quale gli stessi non erano parti, in considerazione dell'ampia portata della dizione della norma, e tenuto conto del fatto che i ricorrenti ben avrebbero potuto valutare se spiegare o meno intervento nel giudizio civile pregiudiziale e domandare, se del caso, in dipendenza dello spiegato intervento, l'equa riparazione in rapporto all'eventuale irragionevole durata di quel giudizio.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 12001 del 13/04/2022 (Rv. 664801 - 01)

 

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Cassazione

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