Domanda di equa riparazione – Cass. n. 1142/2022

Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali - processo equo - termine ragionevole - Domanda di equa riparazione presentata prima dell'introduzione del comma 2 sexies dell'art. 2 l. n. 89 del 2001 ad opera della legge n. 208 del 2015 - Presunzione relativa di insussistenza del pregiudizio per la parte contumace - Inapplicabilità - Valutazione del danno anche rispetto al contumace - Necessità - Limiti.

 

Le presunzioni "iuris tantum" di insussistenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo, previste dall'art. 2, comma 2-sexies, della legge n. 89 del 2001, come introdotto dalla legge n. 208 del 2015, si applicano ai soli giudizi di equa riparazione introdotti dopo l'entrata in vigore di quest'ultima legge (1° gennaio 2016), con la conseguenza che, nel regime anteriore alla novella citata, ha diritto all'indennizzo anche la parte rimasta contumace, posto che la contumacia costituisce comportamento idoneo ad influire, implicando od escludendo specifiche attività processuali, sui tempi del procedimento e, pertanto, è valutabile agli effetti dell'art. 2, comma 2, della legge n. 89 del 2001.

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 1142 del 14/01/2022 (Rv. 663572 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2697

 

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