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Diritto di autodifesa di chi sia avvocato – Cass. n. 41688/2021

Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali - processo equo - difesa - difensore - di fiducia - Costituzione della repubblica - tutela dei diritti e degli interessi - difesa (diritto di) - Processo penale - Diritto di autodifesa di chi sia avvocato - Sussistenza - Esclusione - Fondamento - Violazione della Convenzione europea dei diritti dell'uomo - Non sussiste.

 

Nell'attuale disciplina del processo penale non è consentito all'imputato che rivesta la qualità di avvocato, di esercitare l’autodifesa, difettando un’espressa previsione di legge che lo legittimi in tal senso, e la normativa interna non si pone in contrasto con l'art. 6, paragrafo terzo, lett. c), della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, che prevede la possibilità di autodifesa, in quanto il diritto all'autodifesa non è assoluto, ma limitato dal diritto dello Stato di emanare disposizioni concernenti la presenza di avvocati davanti ai tribunali allo scopo di assicurare una buona amministrazione della giustizia.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 41688 del 27/12/2021 (Rv. 663482 - 01)

 

Corte

Cassazione

41688

2021