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Computabilità ai fini del termine di ragionevole durata del processo – Cass. n. 23282/2021

Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali - processo equo - termine ragionevole - Procedimento di equa riparazione - Termine per proporre l'impugnazione - Computabilità ai fini del termine di ragionevole durata del processo - Esclusione - Fondamento.

 

Nel procedimento di equa riparazione, il termine per proporre impugnazione non va considerato ai fini del computo del termine di ragionevole durata, trattandosi di un lasso di tempo di stasi processuale nel quale nessun giudice è incaricato della trattazione del processo, come tale non addebitabile all'amministrazione della giustizia, come si ricava anche dall'art.2, comma 2 quater, della l. n. 89 del 2001, introdotto dal d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, il quale esprime un chiaro elemento interpretativo della "ratio" della legge sull'equa riparazione.

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 23282 del 23/08/2021 (Rv. 662143 - 01)

 

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Cassazione

23282

2021