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Criteri generale e sussidiario per l'individuazione della sede fiscale – Cass. n. 15424/2021

Equivalenza tra Convenzione Italia-Lussemburgo ratificata in Italia con l. n. 747del 1982 e art. 73 d.P.R. n. 917 del 1986 - Corrispondenza della "sede effettiva" con la "sede dell'amministrazione" - Nozione.

 

In tema di "esterovestizione" - termine con cui si intende la fittizia localizzazione della residenza fiscale di una società all'estero, in particolare, in un Paese con un trattamento fiscale più vantaggioso di quello nazionale - la Convenzione Italia-Lussemburgo, ratificata in Italia con l. n. 747del 1982, ai fini della individuazione della residenza fiscale, detta una disciplina equivalente a quella di cui all'art. 73 TUIR rinviando, come criterio generale, alla legislazione interna e, nel caso di accertata doppia residenza, assumendo il criterio sussidiario della sede «effettiva» della società, coincidente con la nozione di "sede dell'amministrazione", contrapposta alla "sede legale", intesa come il luogo di concreto svolgimento delle attività amministrative e di direzione dell'ente e dove si convocano le assemblee, e cioè il luogo deputato, o stabilmente utilizzato, per l'accentramento - nei rapporti interni e con i terzi - degli organi e degli uffici societari in vista del compimento degli affari e dell'impulso dell’attività dell'ente.

Corte di Cassazione, Sez. 5 - ,Ordinanza n. 15424 del 03/06/2021 (Rv. 661659 - 01)

 

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