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Ricorso di equa riparazione per durata irragionevole del processo – Cass. n. 1832/2021

Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali - processo equo - termine ragionevole - Ricorso di equa riparazione per durata irragionevole del processo - Accoglimento parziale - Opposizione del ricorrente - Rigetto - Sanzione ex art. 5-quater della legge n. 89 del 2001 - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.

Se il ricorso di equa riparazione per durata irragionevole del processo è accolto solo in parte e il ricorrente propone opposizione al collegio, questo, ove rigetti l'opposizione, non può condannare l'opponente al pagamento della sanzione di cui all'art. 5-quater della legge 24 marzo 2001, n. 89, atteso che tale sanzione può essere applicata solo quando la domanda di equa riparazione è dichiarata inammissibile o manifestamente infondata.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 1832 del 28/01/2021