Processo equo - termine ragionevole – Cass. 11737/2019

Irragionevole durata di processo civile presupposto, conclusosi innanzi alla Corte di Cassazione con statuizione di rigetto, inammissibilità ovvero decisione nel merito del ricorso - Termine di proponibilità della domanda di equa riparazione - Decorrenza - Definitività del provvedimento - Individuazione - Riferimento alla data di deposito della decisione della Corte - Pendenza del termine per la revocazione ex art. 391-bis c.p.c. - Irrilevanza.

In tema di equa riparazione da irragionevole durata di un processo civile conclusosi innanzi alla Corte di cassazione con una decisione di rigetto del ricorso o di inammissibilità o di decisione nel merito, ai fini della decorrenza del termine di cui all'art. 4 della l. n. 89 del 2001 - il cui "dies a quo" è segnato dalla definitività del provvedimento conclusivo del procedimento nell'ambito del quale si assume verificata la violazione - occorre avere riguardo alla data di deposito della decisione della Corte, quale momento che determina il passaggio in giudicato della sentenza, a ciò non ostando la pendenza del termine per la revocazione ex art. 391 bis c.p.c.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 11737 del 03/05/2019 (Rv. 653510 - 01)

Riferimenti normativi: 

Cod. Proc. Civ. art. 391.1 – Pronuncia sulla rinuncia

Cod. Proc. Civ. art. 383 – Cassazione con rinvio

Cod. Proc. Civ. art. 384 – Enunciazione del principio di diritto e decisione della causa nel merito